Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 34 del 23-2-2005.htm
Determinazione, per l’anno 2005, delle retribuzioni convenzionali di cui agli artt. 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, in legge 3 ottobre 1987, n. 398, per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale - Regolarizzazioni contributive.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 23
Febbraio 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 34
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Determinazione, per l’anno 2005, delle retribuzioni convenzionali
di cui agli artt. 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, in legge 3 ottobre 1987, n. 398, per i
lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di
sicurezza sociale - Regolarizzazioni contributive.
SOMMARIO
:
Pubblicazione, in allegato, del D.M. 17 gennaio 2005 (G.U. del 28
gennaio 2005, n. 22) di determinazione delle retribuzioni convenzionali
valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da
convenzioni in materia di sicurezza sociale - Ambito territoriale di
applicazione e istruzioni operative - Istruzioni per la regolarizzazione del
mese di gennaio 2005.
A)
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2005
Con D.M. 17
gennaio 2005 (in G.U. del 28 gennaio 2005, n. 22), che si allega, sono state
determinate le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3
ottobre 1987, n. 398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei
contributi dovuti per l'anno 2005 a favore dei lavoratori operanti all'estero
in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza
sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei
predetti accordi ove esistenti.
Campo di
applicazione
Si ricorda che
l'ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da
quello degli Stati membri della CEE.
Come è noto,
fanno parte della Comunità europea i seguenti Stati: Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,
Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia nonché, a far tempo
dal 1° maggio 2004 – a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di
adesione all’Unione Europea stipulato tra gli Stati membri dell’Unione e 10
nuovi Stati – Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria.
Come precisato
nel messaggio n. 13877 del 6 maggio 2004, l’adesione dei dieci nuovi Stati
all’Unione Eropea comporta, tra l’altro, l’applicazione nei confronti degli
stessi del Regolamento C.E.E. n. 1408/71 e la contestuale sospensione di
tutti i precedenti accordi bilaterali già in vigore.
Ne consegue che
la convenzione italo–slovena del 7 luglio 1997, in vigore dal 1° agosto 2002
- che è l’unico accordo bilaterale stipulato tra l’Italia ed uno dei dieci
nuovi Stati - a decorrere dal 1° maggio 2004 è sospesa e, conseguentemente,
da tale data, si applica nei rapporti con la Slovenia la relativa
regolamentazione comunitaria.
Peraltro, si fa
presente che l’Autorità Italiana e Slovena hanno concordato che le proroghe
dei distacchi già richieste prima dell’adesione della Slovenia alla Unione
Europea, si portano a termine in applicazione della preesistente convenzione.
Sono esclusi
inoltre dall'ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi
aderenti all'accordo SEE, che continua attualmente ad essere applicato nei
rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano
per tale motivo destinatari della normativa CEE.
Per quanto
attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto
tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.
Si precisa,
infine, che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera
circolazione delle persone (circolare n. 118 del 25 giugno 2002).
Per effetto delle
disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nel
predetto accordo a partire dalla stessa data trovano applicazione nei
rapporti con la Svizzera i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.
Ai sensi di
quanto previsto dall'art. 13 del regolamento n. 1408/71 i lavoratori
interessati dall'applicazione dello stesso accordo possono essere soggetti
alla legislazione di un solo Stato tra quelli interessati.
Conseguentemente
nell'ipotesi di distacco di lavoratori italiani in Svizzera non trovano più
applicazione i pregressi accordi italo-svizzeri nè, in via residuale, il
regime delle retribuzioni convezionali previsto dalla legge n. 398/1987 per
le forme assicurative non regolate dalle convenzioni.
Il regime di
sicurezza sociale che deve essere applicato è quello italiano e pertanto la
contribuzione dovuta per tutte le assicurazioni dovute deve essere calcolata
sulla base delle retribuzioni effettive (messaggio n. 00112 del 3 ottobre
2003).
Il regime delle
retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via
residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in
materia di sicurezza sociale vigenti (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo
1994).
Si richiamano in
proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con Paesi
extracomunitari:
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del
Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia
(Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia,
Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia.
Le tabelle
retributive per l'anno 2005
Le tabelle
retributive, allegate al decreto in esame, non presentano novità di
impostazione rispetto a quelle dell’anno precedente.
Retribuzioni
convenzionali
Le retribuzioni
di cui al decreto citato costituiscono come noto base di riferimento per la
liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche
di malattia e maternità nonchè per il trattamento ordinario di disoccupazione
per i lavoratori rimpatriati.
Come precisato in
premessa dette retribuzioni sono prese a riferimento per i lavoratori
operanti nei Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di
sicurezza sociale e, solo in via residuale per i lavoratori occupati in Paesi
con i quali vigono accordi parziali, per le assicurazioni minori non
contemplate dalle convenzioni.
Come stabilito
dall’art. 2 del D.M. 17 gennaio 2005 – il quale, in sostanza, ripete il testo
dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni
convenzionali – “
per i lavoratori per i quali sono previste fasce di
retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla
base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di
cui alle tabelle citate all’art. 1
”.
Al riguardo, si
richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (v. circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini
dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per
“retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento mensile determinato
dividendo per 12 il trattamento da contratto collettivo previsto per il
lavoratore, “
comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le
parti
”, con esclusione dell’indennità estero.
I valori
convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26
giornate in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro,
trasferimenti da o per l'estero nel corso del mese, secondo quanto previsto
all'art. 3 del D.M. in esame.
In merito
all'applicazione di tali disposizioni, si richiamano, comunque, le
precisazioni fornite con circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72
del 21 marzo 1990.
I valori
contenuti nella tabella allegata sono espressi in euro e, ai fini
dell'individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a
contribuzione, devono essere arrotondati all'unità di euro secondo quanto
stabilito dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n.
1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001.
Relativamente
all'ambito di applicabilità del regime introdotto dall'art. 36 della legge 21
novembre 2000, n. 342 (comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR) si rinvia a quanto
stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001.
Per quanto
attiene all'indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale
emolumento l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema
convenzionale.
Per le modalità
di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n.
00159 del 30 dicembre 2003.
B)
REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE
Le aziende che
per il mese di gennaio 2005 hanno operato in difformità dalle istruzioni di
cui al punto A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi
ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr.
circolare n. 292 del 23 dicembre 1993).
La
regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della
compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la
regolarizzazione in questione, le aziende interessate si atterranno alle
seguenti modalità:
- calcoleranno le
differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1° gennaio
2005 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- porteranno in
aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la
regolarizzazione, le differenze come sopra determinate, calcolando i
contributi dovuti sui totali ottenuti in base alle aliquote previste per il
settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di paga.
Si riportano, in
allegato, il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l'anno
2005, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro
in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneità.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2